IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella procedura contraddistinta dal n. 1755 R.G. dell'anno 2002 relativa al ricorso presentato dall'avv. Roberto Gaetani elettore del comune di Civitanova Marche, ivi domiciliato via Conchiglia 628, ricorrente; Contro dott. Erminio Marinelli - sindaco di Civitanova Marche elettivamente domiciliato in Macerata via Gioberti n. 9 presso l'avv. Ubaldo Perfetti che lo rappresenta e lo difende, resistente; Sul ricorso proposto dall'avv. Roberto Gaetani ai sensi degli artt. 69 e 70 d.lgs. n. 267/2000 per la disapplicazione della delibera consiliare n. 65 del 15 giugno 2002 relativa alla nomina a sindaco del comune di Civitanova Marche del dott. Erminio Marinelli per incompatibilita' di quest'ultimo in quanto medico di base convenzionato con la ASL n. 8, letti gli atti, le memorie difensive e sentiti il ricorrente e il procuratore del resistente; O s s e r v a Sulla base della legislazione vigente il ricorso e' infondato. Infatti l'art. 274 d.lgs. n. 267/2000 ha espressamente abrogato la legge 23 aprile 1981 n. 154 salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali. Al momento della nomina a sindaco del comune di Civitanova Marche del dott. Erminio Marinelli, medico convenzionato con l'azienda sanitaria locale n. 8 che comprende il territorio del suddetto comune, non era piu' vigente l'art. 8 comma 1 n. 2 legge n. 154/1981 che poneva l'incompatibilita' dei professionisti convenzionati per la carica di sindaco o assessore del comune il cui territorio coincide con quello dell'azienda sanitaria locale da cui essi dipendono, ovvero di comune superiore a 30.000 abitanti che concorre a costituire l'unita' sanitaria locale da cui essi dipendono (ipotesi qui ricorrente). Si appalesa pertanto rilevante la questione incidentale di legittimita' degli 63, 274 lett. L) e 275 d.leg.vo n. 267/2000 sollevata dal ricorrente per violazione degli artt. 70-76-77 della Carta costituzionale in riferimento ai limiti contenuti nella legge di delega (art. 31 legge n. 265 del 3 agosto 1999). Infatti la questione sollevata attiene alla disciplina normativa applicabile al presente giudizio talche' questo non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimita' (legge 11 marzo 1953 n. 87). La questione, altresi', deve essere ritenuta non manifestamente infondata alla stregua delle seguenti considerazioni. La legge delega all'art. 31 ha conferito al Governo il potere di adottare con decreto legislativo un testo unico nel quale sono "riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti" in materia di ordinamento degli enti locali. La necessita' di unificare e coordinare le norme vigenti, quand'anche intesa in senso non meramente formale (corpus di norme non contraddittorio in se' ed esaustivo) ma comportante un piu' incisivo intervento sul contenuto delle norme preesistenti al fine di renderle piu' consone ai principi generali e al diritto vivente, trova tuttavia un limite nella funzione del testo unico che e' pur sempre quella di "facilitare l'applicazione delle leggi preesistenti, evitando duplicazioni, prendendo atto di abrogazioni anche tacite, valorizzando univoche soluzioni interpretative divenute diritto vivente senza innovare alla loro sostanza" (Consiglio di Stato parere 8 giugno 2000 sullo schema di t.u. de quo). Ebbene, l'abrogazione della legge n. 154/1981, per quel che qui rileva dell'art. 8, comma 1, n. 2, non risponde ad alcuna delle finalita' di cui sopra: la permanenza di detta norma non comporta duplicazione ne' puo' ritenersi che essa sia stata abrogata tacitamente a seguito del nuovo assetto del servizio sanitario nazionale (Cass. 1631/1999; 16205/2000; 7013/2001) o, infine, per la previsione di nuove aggiuntive ipotesi di incompatibilita' previste con il d.lgs. n. 502/1992 (Consiglio di Stato, parere n. 309/1999). Non e' neppure consolidata un'interpretazione giurisprudenziale (diritto vivente) che sostenga l'essere detta norma venuta meno in funzione della recisione del rapporto tra i comuni e le ASL divenute enti pubblici autonomi sotto il controllo della regione che, anzi si rinvengono pronunce di segno opposto (Cass. Sez. I, 20 ottobre 2001) o pronunce che pur dando atto dell'opportunita' dell'adeguamento al nuovo assetto istituzionale, auspicano l'intervento di una legge (Consiglio di Stato, pareri n. 309/1999 e n. 87/1999). Deve pertanto ritenersi che l'intervento abrogativo, di per se' non incompatibile con la potesta' del Governo delegato ad emanare testi unici aventi efficacia normativa o innovativa, abbia nella fattispecie ecceduto i limiti della delega non risultando esso necessitato dalla finalita' di coordinamento delle legislazione vigente. Ritenuto assorbite o irrilevanti tutte le altre questioni sollevate dal ricorrente;