IL TRIBUNALE

    Ha    pronunciato   la   seguente   ordinanza   nella   procedura
contraddistinta  dal  n. 1755 R.G. dell'anno 2002 relativa al ricorso
presentato   dall'avv.   Roberto   Gaetani  elettore  del  comune  di
Civitanova Marche, ivi domiciliato via Conchiglia 628, ricorrente;
    Contro  dott.  Erminio  Marinelli  - sindaco di Civitanova Marche
elettivamente  domiciliato  in  Macerata  via  Gioberti  n. 9  presso
l'avv. Ubaldo Perfetti che lo rappresenta e lo difende, resistente;
    Sul  ricorso  proposto  dall'avv.  Roberto Gaetani ai sensi degli
artt. 69  e  70  d.lgs.  n. 267/2000  per  la  disapplicazione  della
delibera  consiliare  n. 65 del 15 giugno 2002 relativa alla nomina a
sindaco  del  comune di Civitanova Marche del dott. Erminio Marinelli
per  incompatibilita'  di  quest'ultimo  in  quanto  medico  di  base
convenzionato con la ASL n. 8, letti gli atti, le memorie difensive e
sentiti il ricorrente e il procuratore del resistente;

                            O s s e r v a

    Sulla base della legislazione vigente il ricorso e' infondato.
    Infatti  l'art. 274  d.lgs. n. 267/2000 ha espressamente abrogato
la legge 23 aprile 1981 n. 154 salve le disposizioni ivi previste per
i consiglieri regionali.
    Al momento della nomina a sindaco del comune di Civitanova Marche
del  dott.  Erminio  Marinelli,  medico  convenzionato  con l'azienda
sanitaria  locale  n. 8  che  comprende  il  territorio  del suddetto
comune,  non era piu' vigente l'art. 8 comma 1 n. 2 legge n. 154/1981
che poneva l'incompatibilita' dei professionisti convenzionati per la
carica  di  sindaco o assessore del comune il cui territorio coincide
con  quello  dell'azienda  sanitaria  locale  da  cui essi dipendono,
ovvero   di  comune  superiore  a  30.000  abitanti  che  concorre  a
costituire  l'unita'  sanitaria locale da cui essi dipendono (ipotesi
qui ricorrente).
    Si  appalesa  pertanto  rilevante  la  questione  incidentale  di
legittimita'  degli  63,  274  lett.  L)  e  275 d.leg.vo n. 267/2000
sollevata  dal  ricorrente  per violazione degli artt. 70-76-77 della
Carta  costituzionale  in riferimento ai limiti contenuti nella legge
di  delega  (art. 31  legge  n. 265  del  3 agosto  1999). Infatti la
questione  sollevata attiene alla disciplina normativa applicabile al
presente   giudizio   talche'   questo   non   puo'  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione  della prospettata questione di
legittimita' (legge 11 marzo 1953 n. 87).
    La  questione,  altresi', deve essere ritenuta non manifestamente
infondata alla stregua delle seguenti considerazioni.
    La  legge delega all'art. 31 ha conferito al Governo il potere di
adottare  con  decreto  legislativo  un  testo  unico  nel quale sono
"riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti" in materia
di ordinamento degli enti locali.
    La  necessita'  di  unificare  e  coordinare  le  norme  vigenti,
quand'anche  intesa  in  senso non meramente formale (corpus di norme
non  contraddittorio  in  se'  ed  esaustivo)  ma comportante un piu'
incisivo intervento sul contenuto delle norme preesistenti al fine di
renderle  piu'  consone  ai  principi  generali e al diritto vivente,
trova  tuttavia  un  limite nella funzione del testo unico che e' pur
sempre quella di "facilitare l'applicazione delle leggi preesistenti,
evitando  duplicazioni,  prendendo  atto di abrogazioni anche tacite,
valorizzando   univoche  soluzioni  interpretative  divenute  diritto
vivente senza innovare alla loro sostanza" (Consiglio di Stato parere
8 giugno 2000 sullo schema di t.u. de quo).
    Ebbene,  l'abrogazione  della legge n. 154/1981, per quel che qui
rileva  dell'art. 8,  comma 1,  n. 2,  non  risponde  ad alcuna delle
finalita'  di  cui  sopra:  la permanenza di detta norma non comporta
duplicazione   ne'   puo'  ritenersi  che  essa  sia  stata  abrogata
tacitamente  a  seguito  del  nuovo  assetto  del  servizio sanitario
nazionale  (Cass. 1631/1999; 16205/2000; 7013/2001) o, infine, per la
previsione  di  nuove aggiuntive ipotesi di incompatibilita' previste
con il d.lgs. n. 502/1992 (Consiglio di Stato, parere n. 309/1999).
    Non  e'  neppure consolidata un'interpretazione giurisprudenziale
(diritto  vivente)  che  sostenga l'essere detta norma venuta meno in
funzione  della recisione del rapporto tra i comuni e le ASL divenute
enti  pubblici autonomi sotto il controllo della regione che, anzi si
rinvengono  pronunce di segno opposto (Cass. Sez. I, 20 ottobre 2001)
o  pronunce  che pur dando atto dell'opportunita' dell'adeguamento al
nuovo  assetto  istituzionale,  auspicano  l'intervento  di una legge
(Consiglio di Stato, pareri n. 309/1999 e n. 87/1999).
    Deve  pertanto  ritenersi che l'intervento abrogativo, di per se'
non  incompatibile  con  la  potesta' del Governo delegato ad emanare
testi  unici  aventi  efficacia  normativa  o innovativa, abbia nella
fattispecie  ecceduto  i  limiti  della  delega  non  risultando esso
necessitato  dalla  finalita'  di  coordinamento  delle  legislazione
vigente.
    Ritenuto   assorbite  o  irrilevanti  tutte  le  altre  questioni
sollevate dal ricorrente;